Tribunale di Avellino – Composizione negoziata della crisi: provvedimenti che il giudice assume in vista dell'udienza fissata per l'esame del ricorso proposto dal debitore per la conferma della misure protettive richieste ex art. 6 del D.L. 118/2021.

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Data di riferimento: 
27/01/2022

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., 27 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Giud. Designato Pasquale Russolillo.

Composizione negoziata della crisi – Imprenditore – Istanze proposte ex art. 6 del D.L. 118/2021 – Riconoscimento di misure protettive – Nomina di un esperto – Ricorso volto alla riconferma - Giudice – Decreto di fissazione dell’udienza – Ulteriori disposizioni impartite in quella sede.

Nel decreto con cui fissa l’udienza per la discussione del ricorso, come proposto da un imprenditore ai sensi dell'art. 7 del D.L. 118/2021, volto ad ottenere la conferma delle misure protettive dal lui richieste, unitamente all'istanza di nomina di un esperto, quello stesso giorno, ai fini dell'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, il Giudice dispone che il  ricorrente provveda a notificare con sollecitudine e comunque entro due giorni il ricorso ed il decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’esperto, che ha accettato l'incarico, e dei creditori come dallo stesso proponente individuati; impartisce a questi le istruzioni su come operare per partecipare a tale adunanza in particolare se decida che debba svolgersi da remoto; onera l’esperto di depositare, nei tre giorni anteriori a quella riunione, una relazione su elementi utili alla valutazione dei presupposti per l’accesso alla negoziazione, alla situazione economico-finanziaria del ricorrente e alle prospettive di risanamento di quello sulla base dell’analisi di coerenza del piano proposto con la lista di controllo, ovvero sulla base di ogni altro elemento acquisito nella fase iniziale della procedura; e, da ultimo, avverte il debitore che, nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione nel Registro delle imprese della sua originaria istanza di applicazione delle misure protettive, deve procedere, a pena di cancellazione, all’iscrizione del numero di ruolo generale del procedimento come da lui avviato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-27-gennaio-2022-est-russolillo

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: