Tribunale di Milano – Composizione negoziata della crisi: la conferma da parte del tribunale delle misure protettive già riconosciute al debitore non determina l'inefficacia dell'espropriazione già promossa in suo danno ma solo la sua sospensione.
Tribunale di Milano, Sez. III civ., 26 gennaio 2022 – Gidudice dell'Esecuzione Rita Bottiglieri.
Composizione negoziata della crisi – Istanza del debitore - Misure protettive – Riconoscimento interinale – Tribunale - Conferma – Effetti -- Espropriazione presso terzi precedentemente promossa – Inefficacia del pignoramento – Esclusione – Mera quiescenza del procedimento – Somme pignorate - Conseguenze che ne derivano.
Laddove il tribunale, nell’ambito di una procedura negoziata di composizione della crisi ai sensi del D.L. 118/2021, come convertito in L. 147/2021, abbia, come da apposita istanza proposta dal debitore, confermato le misure protettive richieste dallo stesso con riferimento all’espropriazione presso terzi in precedenza promossa in suo danno, avente ad oggetto le somme dovutegli da una serie di istituti di credito, e già interinalmente riconosciutegli dalla legge con il solo deposito, unitamente o separatamente alla richiesta di nomina di un esperto, dell'istanza di cui all'art. 6 di detto decreto, si deve ritenere che il relativo pignoramento non possa essere dichiarato inefficace, con conseguente liberazione dei conti correnti bloccati al fine di mettere a disposizione del nominato esperto i fondi necessari per soddisfare equamente tutti i creditori, ma che il procedimento esecutivo possa essere solo sospeso dal tribunale per un massimo di 120 giorni al fine di consentire che le trattative volte al superamento della crisi si possano svolgere proficuamente, ed entri, pertanto, in una fase di mera quiescenza, con il conseguente blocco dell’attività liquidatoria; a seguito di ciò, in virtù degli obblighi di custodia in capo ai terzi pignorati che permangono fino al provvedimento di assegnazione delle somme pignorate da parte del giudice dell’esecuzione, i terzi istituti di credito dovranno rendere indisponibile per il debitore tutte le somme giacenti sui conti oggetto di espropriazione e quelle che vi confluissero durante la fase della sospensione della procedura esecutiva, fino al raggiungimento, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., di quanto precettato aumentato della metà. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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