Tribunale di Roma – Composizione negoziata della crisi: l'inibitoria all'inizio o prosecuzione di azioni esecutive o all'acquisto di diritti di prelazione non si estende a tutti i creditori ma la pronuncia di fallimento non può aver luogo.

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Data di riferimento: 
03/02/2022

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 03 febbraio 2022 – Giudice designato Adolfo Ceccarini

Composizione negoziata– Debitore - Accesso a quella procedura - Istanza di riconoscimento di misure protettive – Effetto - Inibitoria dell'inizio o prosecuzione di azioni esecutive – Limite – Divieto concernente i soli creditori specificatamente indicati - Inammissibilità di un effetto esteso a tutti.

Composizione negoziata– Debitore - Accesso a quella procedura - Istanza di riconoscimento di misure protettive – Pronuncia della dichiarazione di fallimento –  Inammissibilità in corso di procedura – Divieto contemplato dalla legge – Non necessità della conferma da parte del tribunale.

Composizione negoziata– Debitore - Accesso a quella procedura - Riconoscimento di misure protettive – Giudizio di conferma o modifica innanzi al tribunale - Legittimazione passiva – Titolarità estesa a tutti i creditori – Esclusione – Fondamento.

In sede di composizione negoziata della crisi deve ritenersi inammissibile la richiesta del debitore istante di imporre genericamente, a tutti i creditori, il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul suo patrimonio in pendenza di quella procedura, in quanto alla luce del dettato dell'art. 6, primo comma, del D.L. n. 118/2021 come correttamente interpretato si deve ritenere che i creditori, ai quali sono inibite le attività sopra descritte  non siano tutti quelli esistenti, ma soltanto quelli indicati dal debitore istante e che le iniziative agli stessi inibite siano concretamente limitate alle misure richieste, il cui contenuto dovrà poi essere esattamente individuato ed eventualmente circoscritto dal giudice con l'ordinanza di conferma o di modifica sottoposta al suo esame.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l'applicazione di misure protettive del patrimonio dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative e all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge (art. 6, quarto comma, D.L. n.. 118/2021), che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La legittimazione passiva, in sede di giudizio ex art. 7 del D.L. 118/2021, di conferma  o modifica delle misure protettiva non può riconoscersi in capo alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore ma che, tuttavia, non abbiano ancora, avviato i relativi procedimenti o minacciato di avviarli con la notifica di un precetto; ciò sia in quanto le parti e il contenuto della fase giurisdizionale della procedura di composizione negoziata devono essere specificatamente individuati dal ricorrente quali elementi essenziali di una vera e propria domanda giudiziale, sia in quanto, al fine di pronunciare sulla domanda da quello proposta, il giudice deve poter verificare la funzionalità delle stesse al buon esito. delle trattative di composizione della crisi, la loro incidenza sui beni strumentali dell'impresa necessari per la prosecuzione dell'attività nella prospettiva del suo risanamento, nonché la loro proporzionalità al sacrificio che ne deriva per i creditori ad esse interessati (art. 7, sesto comma,  del  decreto di cui sopra). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-3-febbraio-2022-est-ceccarini

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26589.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: