Tribunale di Salerno – Composizione negoziata della crisi d'impresa: il ricorso volto alla conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 6 del D.L. 118/2021 deve essere presentato al tribunale competente ai sensi dell'art. 9 L.F.
Tribunale di Salerno, Sez. III civ., 04 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Giorgio Jachia.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive del patrimonio richieste ai sensi dell'art. 6 del D.L. 118/2021 – Ricorso da presentarsi per la loro conferma – Competenza alla decisione – Tribunale avanti al quale pende procedimento esecutivo – Insussistenza – Tribunale del luogo della sede principale dell’impresa – Sussistenza.
Dal momento che l'art.7 del D.L. n. 118/2021, in relazione ad un'istanza di conferma delle misure protettive del patrimonio richieste da un imprenditore, ai sensi dell'art. 6, per addivenire ad una composizione negoziata della crisi d'impresa, e di adozione, ove occorra, dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative, prevede che il ricorso debba essere presentato al tribunale competente ai sensi dell'art, 9 L.F., vale a dire a quello del luogo ove il ricorrente abbia la sede principale dell'impresa, si deve ritenere che non risulti competente il giudice innanzi al quale penda la procedura esecutiva cui lo stesso imprenditore abbia a tal fine fatto riferimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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