Corte di Cassazione (22955/2020) – Ente associativo che svolga attività gratuita di formazione professionale: non assoggettabilità a fallimento in ragione del fatto che i suoi costi di gestione sono coperti integralmente da contributi regionali.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 01/12/2020 - 10:07Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22955 – Pres. Francesco Genovese, Rel. Eduardo Campese.
Ente associativo – Assenza di scopo di lucro - Svolgimento di attività gratuita di formazione professionale – Organizzazione regolamentata e controllata dalla Regione – Copertura dei costi di gestione grazie a contributi erogati dalla stessa – Non fallibilità.