Corte di Cassazione (4786/2020) – Qualunque “interessato” è ammesso a proporre impugnazione avverso la sentenza di fallimento, ma deve necessariamente farlo nei tempi e modi previsti dall’art. 18 L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 febbraio 2020, n. 4786 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Mauro Di Marzio.
Sentenza di fallimento - Soggetto “interessato” inciso dalla decisione – Mancata partecipazione alla fase prefallimentare – Opposizione – Proposizione – Ammissibilità – Necessario ricorso alla procedura ex art. 18 L.F.
Sentenza di fallimento – Necessaria stabilità giuridica - Impugnazione – Interesse ad agire sopravvenuto – Opposizione ex art. 404 c.p.c.- Improponibilità nei confronti di quella decisione – Incostituzionalità della norma – Esclusione.
Stante che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si estendono verso una pluralità di terzi, titolari di posizioni giuridiche che sono soggette a modifica dalla pronuncia, qualunque “interessato”, anche se non abbia partecipato alla fase prefallimentare, può, per la semplice ragione che il fallimento incide sull’assetto giuridico che lo riguarda, proporre opposizione ex art. 18 L.F., nei ristretti termini e con le modalità previste da quella norma, e chiedere che quella decisione venga rimossa.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’ manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che siano assoggettabili a tale rimedio le sentenze dichiarative di fallimento da parte di coloro il cui interesse ad agire sia sopravvenuto alla sentenza stessa, posto che proprio la vastità della categoria di coloro a carico dei quali operano gli effetti della menzionata sentenza (autori di atti pregiudizievoli ai creditori, parti di rapporti pendenti, creditori non istanti, ecc.), non identificabili a priori, giustifica la necessità, allo scopo di garantire una stabilità giuridica a quelle decisioni, di una trattazione e decisione unitaria della pluralità di opposizioni da essi, in ipotesi proponibili, legittimando la previsione, nel sistema della legge fallimentare, di un unico rimedio a ciò destinato (quello, di oggetto ben più ampio rispetto all'opposizione ex art. 404 c.p.c., sancito dall'art. 18 L.F., nelle varie configurazioni susseguitesi anche dopo le novelle di cui D. Lgs. n. 5 del 2006 e 169 del 2007), il cui termine iniziale e la relativa decorrenza siano sottratti alla iniziativa degli interessati, così da rendere irretrattabili gli effetti del fallimento dichiarato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)