Corte di Cassazione (10302/2020) –Presupposti di fallibilità di società che abbiano cessato l’attività, in particolare in caso di mancata registrazione, sopravvenuta cancellazione dal registro, trasferimento all’estero e trasformazione c.d. “regressiva”.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
29/05/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2020, n. 10302 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Di Marzio.

Imprenditori individuali o collettivi – Chiusura dell’attività – Dichiarazione di fallimento – Pronuncia - Termine annuale – Decorrenza – Avvenuta cancellazione dal registro delle imprese - Società non iscritte – Conoscenza da parte dei terzi dell’intervenuta cessazione – Momento rilevante per stabilire il dies a quo.

Imprenditori individuali o collettivi – Chiusura dell’attività – Dichiarazione di fallimento – Pronuncia – Presupposto necessario – Effettiva cessazione – Avvenuta cancellazione dal registro delle imprese – Evento determinante ma non decisivo.

Società di capitali – Trasformazione “regressiva” in società semplice - Conseguente cessazione dell’attività commerciale – Non fallibilità oltre l’anno dalla trasformazione – Ipotesi particolare  Società risultante dalla trasformazione – Esercizio di attività commerciale   - Fallibilità – Termine finale - Decorrenza.

Il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, prescritto dalla L. Fall., art. 10, ai fini della dichiarazione di fallimento, che, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l’applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, nei confronti delle quali il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone di individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell’attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ciò che fa scattare il decorso dell’anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento degli imprenditori cha abbiano cessato l’attività commerciale, è sì la cancellazione del registro delle imprese, ma quale riflesso della cessazione dell’impresa, quale che ne sia la ragione: e difatti, per converso, se vi è la cancellazione, ma l’attività prosegue, e fintanto che prosegue, il termine non corre affatto (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata). 

In caso di trasformazione c.d. “regressiva” di una società a responsabilità limitata in società semplice, tenendo conto che la società semplice, di regola, non esercita attività commerciale, restando quindi sottratta al fallimento, decorso l’anno dalla cancellazione dalla sezione ordinaria del registro delle imprese, resta preclusa la dichiarazione di fallimento della società trasformata, ancorché ancora iscritta nella  sezione speciale del medesimo registro di cui all’art. 2 del d.p.r. 14 novembre 1999, n. 558; pur tuttavia, laddove la società semplice derivante da quella trasformazione continui a svolgere una attività commerciale è quest’ultima a risultare fallibile in quanto va considerata quale società irregolare (trattasi di ipotesi di irregolarità sopravvenuta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese); in quanto tale, come da principio formatosi nei confronti delle società non iscritte, soggetta all’applicazione  del termine di cui all’art. 10 L.F. a partire dal momento in cui l’effettiva  cessazione dell’attività venga in un qualche modo resa palese all’esterno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23737#gsc.tab=0

[con riferimento alla seconda massima ed in particolare all’ipotesi del trasferimento della società all’estero, cfr. in questa rivista. Cassazione Sez. Un. Civili, 11 marzo 2013, n. 5945  https://www.unijuris.it/node/1764]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: