Corte di Cassazione (22955/2020) – Ente associativo che svolga attività gratuita di formazione professionale: non assoggettabilità a fallimento in ragione del fatto che i suoi costi di gestione sono coperti integralmente da contributi regionali.

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Data di riferimento: 
21/10/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22955 – Pres. Francesco Genovese, Rel. Eduardo Campese.

Ente associativo – Assenza di scopo di lucro - Svolgimento di attività gratuita di formazione professionale –  Organizzazione   regolamentata e controllata  dalla Regione – Copertura dei costi di gestione grazie a contributi erogati dalla stessa – Non fallibilità.

L'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla Regione, dalla quale, poi, riceva i contributi per la copertura integrale del relativo svolgimento e dei costi riguardanti la propria organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione dei contributi predetti, esclude che l'ente medesimo svolga un'attività che remuneri (almeno parzialmente) i fattori di produzione con i propri ricavi. (Principio di diritto)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24489#gsc.tab=0

[con riferimento al fatto che un ente associativo, pur non avendo similmente scopo di lucro, sia comunque  assoggettabile a fallimento laddove eserciti un'attività da considerarsi economica, in quanto  tale  da consentirgli di coprire, in ragione della sua non gratuità, con i ricavi ottenibili dal suo svolgimento i costi di gestione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 12 luglio 2016 n. 14250https://www.unijuris.it/node/3300]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: