Corte di Cassazione (13187/2020) – Dichiarazione di fallimento: irrilevanza della desistenza da parte dell’unico creditore istante se intervenuta dopo la pronuncia di quella decisione seppur non ancora pubblicata.

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Data di riferimento: 
30/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 30 giugno 2020, n. 13187 – Pres. Maria Giovanna C. Sambito, Rel. Massimo Falabella.

Istanza da parte di un creditore – Non intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento - Dichiarazione di fallimento – Successiva desistenza da parte dell’istante – Operatività solo ad effetti processuali – Reclamo avverso la pronuncia - Decisione pubblicata solo successivamente alla rinuncia – Irrilevanza – Rigetto – Conferma della decisione assunta.

In tema di dichiarazione di fallimento, la desistenza del creditore istante, non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, è inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata allorché il procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione, anche se questa non sia stata ancora pubblicata. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24133.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: