Corte d’Appello di Torino – Istanza di fallimento: dovere del giudice di procedere alla decisione nel merito pur in caso di mancata comparizione del ricorrente se regolarmente notiziato circa l’esito della notificazione fatta al debitore.
Corte d’Appello di Torino, Sez. I civ., 10 settembre 2020 - Pres. Tiziana Maccarrone, Cons. Rel. Roberta Bonaudi, Cons. Gian Andrea Morbelli.
Istanza di fallimento – Decreto di fissazione di udienza – Notifica al debitore – Avvenuta regolare comunicazione dell’esito di quella - Mancata comparizione del ricorrente – Considerazione quale rinuncia al ricorso – Esclusione – Dovere del giudice di pronunciarsi nel merito – Concordato preventivo – Omologazione - Udienza di reclamo ex art. 183 L. – Mancata comparizione delle parti – Medesima ratio legis – Analoga conclusione.
Stante che nel nostro ordinamento non sussiste automatismo tra mancata comparizione del creditore istante per la dichiarazione di fallimento ex art. 6 L.F. all’udienza fissata per la discussione e rinuncia al ricorso, si deve ritenere che , anche nel caso di sua mancata comparizione, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto al debitore e l’avvenuta comunicazione al ricorrente dell’esito di quella, sia tenuto ad assumere ugualmente una decisione nel merito, dovendosi escludere la possibilità di una pronuncia di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla trattazione o di “non luogo a procedere”. L’eventuale pronuncia di fallimento, pur essendosi verificata nella fase prefallimentare in una tale contesto, verrà valorizzata anche in sede di reclamo ex art. 18 L.F., in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante e valorizzati in quella sede. Analoga conclusione si impone con riferimento alla mancata comparizione delle parti all’udienza del giudizio del reclamo avverso l’omologa di un concordato preventivo, essendo sorretta dalla medesima ratio legis. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24188.pdf
[con riferimento all’ipotesi di impossibilità per l’organo giudicante di verificare in sede di reclamo ex art. 183 L.F. avverso l’omologazione di un concordato la regolarità della notificazione ai reclamati del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, cfr. in questa rivista:Cassazione civile, sez. I, 03 ottobre 2019, n. 24797 https://www.unijuris.it/node/5124].