Corte d’Appello di Milano – Reclamo ex art. 18 L.F.: presupposto perché una società di capitali, pur con il patrimonio integro, possa essere riconosciuta insolvente e, pertanto, dichiarata fallita e non in grado di riprendere l’attività.
Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., 23 aprile 2020 – Pres. Maria Luisa Padova, Cons. Rel. Alessandro Bondì, Cons. Francesca Vullo.
Società di capitali – Insolvenza - Incapacità a soddisfare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni - Presupposto sufficiente - Integrità del patrimonio - Irrilevanza – Dichiarazione di fallimento – Reclamo - Impossibilità di un ritorno in bonis – Rigetto senza necessità di alcuna ulteriore indagine – Già provata mancanza delle risorse necessarie.
Una società di capitali col patrimonio integro ben può essere riconosciuta insolvente e dichiarata fallita in quanto è sufficiente al riconoscimento del suo stato di insolvenza che, al momento della presentazione del ricorso ex art. 6 L.F, risulti provata la sua incapacità a soddisfare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, senza che rilevi ogni riscontro sulle cause del dissesto e sulla imputabilità o meno di quelle alla stessa, piuttosto che a soggetti terzi. Laddove al momento della dichiarazione di fallimento quella società venga per tale motivo riconosciuta insolvente dal Tribunale, risulterà, in caso di successiva presentazione da parte sua del reclamo alla Corte d’Appello ex art. 18 L.F., adeguatamente provata, senza la necessità di alcuna ulteriore indagine, tale sua incapacità e quindi anche la mancanza delle risorse necessarie ad una credibile ripresa da parte di quella stessa dell’attività, e quindi la impossibilità di un suo ritorno in bonis. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)