Corte di Cassazione (21144/2020) – La dichiarazione di fallimento su istanza di uno o più creditori non presuppone un definitivo accertamento da parte del giudice dell'esistenza del credito vantato dall’istante.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 05/11/2020 - 10:17Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2020, n. 21144 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Fidanzia.
Dichiarazione di fallimento – Iniziativa di uno o più creditori – Definitivo accertamento dell'esistenza del credito da parte del giudice – Presupposto non necessario – Verifica da eseguirsi solo in sede di formazione dello stato passivo.