Corte di Cassazione (8611/2020) – Udienza per la dichiarazione di fallimento ed abbreviazione del termine ex art. 15 L.F. per la comparizione del debitore: facoltà riservata al solo presidente del tribunale, ma dallo stesso delegabile.

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Data di riferimento: 
07/05/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 maggio 2020, n. 8611 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Luca Solaini.

Istanza di fallimento – Udienza di discussione – Termine di comparazione del debitore ex art. 15 L.F. - Motivi d'urgenza - Possibile abbreviazione – Facoltà riconosciuta al solo presidente del tribunale –  Possibilità della delega.

Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l'adozione di tali provvedimenti) il quale può disporla anche d'ufficio, per la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes"; tuttavia, la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del debitore è delegabile al giudice incaricato dell'esame del ricorso di fallimento dal presidente del tribunale, come previsto dal combinato disposto dei commi terzo e quinto dell'art. 15 l.fall. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24293.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: