Corte di Cassazione (10511/2020) - Qualora la notifica a mezzo p.e.c. della cancelleria, ex art. 15 l.f., non vada a buon fine, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/06/2020

Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2020, n. 10511. Pres. Genovese. Est. Di Marzio.

Istruttoria prefallimentare - Notifica ex art. 15 L. fall. all’indirizzo di posta certificata – Esito negativo - Rinnovazione - Modalità.

In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15 l.fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24218.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: