Corte di Cassazione (10511/2020) - Qualora la notifica a mezzo p.e.c. della cancelleria, ex art. 15 l.f., non vada a buon fine, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente.
Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2020, n. 10511. Pres. Genovese. Est. Di Marzio.
Istruttoria prefallimentare - Notifica ex art. 15 L. fall. all’indirizzo di posta certificata – Esito negativo - Rinnovazione - Modalità.
In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15 l.fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. (massima ufficiale)