Corte di Cassazione (21482/2017) – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 solo a favore del professionista che abbia svolto attività nei confronti del fallito e non anche a vantaggio di terzi.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 09/10/2017 - 16:18Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 settembre 2017 n. 21482 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Aldo Ceniccola.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito del professionista – Opponibilità - Attività svolta a favore di soggetto diverso dal fallito – Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. – Inapplicabilità.