Corte di Cassazione (19735/2017) – Fallimento e domanda di ammissione al passivo da parte di uno studio associato: presupposto per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n.2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 agosto 2017 n. 19735 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Mauro Di Marzio.
Fallimento – Studio professionale associato – Insinuazione al passivo - Riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis., n. 2, c.c. – Prova della cessione della prestazione al singolo associato – Presupposto necessario.
La proposizione della domanda per ottenere l’ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato, lascia presumere che il rapporto d’opera professionale non sia stato personale, determinando l’esclusione della personalità del rapporto e comportando dunque il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis., n. 2, c.c., salva la prova della cessione della prestazione, svolta personalmente dal singolo associato [nello specifico, la Corte ha rimesso gli atti al Tribunale perché procedesse all’accertamento, da quel giudice ritenuto in primo grado ininfluente, dell’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova prodotti dall’associazione per dimostrare che la prestazione era stata svolta in concreto da un singolo professionista]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista nello stesso senso Corte di Cassazione 8 settembre 2011 n. 18455 e 2 luglio 2012 n. 11052, https://www.unijuris.it/node/1202 e https://www.unijuris.it/node/1515]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.19735.2017.pdf