Corte di Cassazione (20390/2017) – Fallimento di impresa edile ed insinuazione al passivo: crediti della Cassa Edile assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

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Data di riferimento: 
18/08/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 agosto 2017 n. 20390 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento di impresa edile – Cassa Edile – Insinuazione al passivo di crediti per accantonamenti e contributi – Natura privilegiata solo dei primi.

In sede di insinuazione al passivo fallimentare di un’impresa edilizia deve essere riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis  n. 1 c.c. al credito della Cassa Edile per gli accantonamenti per ratei di ferie, gratifica natalizia e festività da erogarsi dalla Cassa stessa a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva, in quanto detti accantonamentii hanno natura prettamente retributiva pur essendo riscuotibili dai lavoratori per il tramite di detto organo. Lo stesso non può dirsi per quanto concerne i contributi previdenziali dovuti alla Cassa in parte dai datori di lavoro, in parte dagli stessi lavoratori, atteso che l’art. 2751 bis c.c. non menziona tra i crediti privilegiati quelli dovuti alle associazioni sindacali a tale titolo, pur consistendo gli stessi in una somma di denaro commisurata all’ammontare della retribuzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2020390.2017_0.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: