Corte di Cassazione (19930/2017) – Fallimento: estinzione del procedimento di insinuazione tardiva al passivo e riproponibilità della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 agosto 2017 n. 19930 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Aldo Ceniccola.
Fallimento – Insinuazione tardiva al passivo - Mancanza o tardività della costituzione del creditore - - Estinzione del procedimento – Riproposizione dell’istanza – Ammissibilità.
In applicazione del principio generale stabilito dall’art. 310, primo comma, c.p.c. ed in mancanza di una specifica deroga normativa, si deve ritenere che l’estinzione del procedimento di insinuazione tardiva di un credito ex art. 101 L.F., a causa della mancata o non tempestiva costituzione del creditore (da considerarsi necessaria alla luce del richiamo operato dall’art. 101, secondo comma, L.F. in particolare al disposto dell’art. 99 L.F relativamente al procedimento di impugnazione dello stato passivo), non impedisca la riproposizione dell’istanza di insinuazione nell’ambito della medesima procedura concorsuale, potendo così il creditore far valere il diritto sostanziale dedotto nel corso di un nuovo giudizio [nello specifico, ratione temporis, le norme interessate alla decisione della Corte risultano essere l’art. 100, secondo comma, L.F. ed il richiamato art. 98, terzo comma L.F. che, prevedevano per la costituzione dell’opponente ammesso con riserva od escluso e, pertanto, anche per la costituzione dell’istante tardivo un termine di cinque giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dell’opposizione e della domanda di insinuazione tardiva, in questo secondo caso, però, da non considerarsi di decadenza dall’azione]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.19930.2017.pdf