Corte di Cassazione (22210/2018) - Inammissibilità che l'art. 2751 bis, n. 5, c.c. possa essere interpretato analogicamente riconoscendo il privilegio anche ai crediti non conseguenti alla prestazione di servizi e alla vendita di manufatti.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 01/02/2019 - 12:05Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 settembre 2018 n. 22210 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Massimo Falabella.
Fallimento – Stato passivo – Società cooperativa di produzione e lavoro – Crediti non conseguenti alla "prestazione di servizi e alla vendita di manufatti" – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Esclusione – Interpretazione analogica – Inammissibilità.