Tribunale di Vicenza - Fallimento: in sede di insinuazione al passivo va riconosciuto il privilegio generale sui mobili, ex art. 2752 c.c., anche al credito della Regione per tassa automobilistica non pagata.

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Data di riferimento: 
12/09/2018

Tribunale di Vicenza,  Sez. I, 12 settembre 2018 – Pres. Gaetano Campo, Rel. Giorgio Piziali, Giud. Giuseppe Limitone.

Art. 2752 cod. civ.  - Contrasto tra rubrica e corpo della disposizione –  Regione – Mancata inclusione tra gli enti locali  -  Interpretazione secondo "logica" – Necessaria estensione - Fallimento – Stato passivo - Tassa automobilistica (c.d. bollo auto) – Tributo  regionale -  Privilegio generale sui mobili –  Riconoscibilità.

L’art. 2952, comma 3, cod. civ. che riconosce il privilegio generale sui beni mobili ai crediti per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale si applica ai tributi di tutti gli enti locali, comprese le regioni (nella specie, il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo ha riconosciuto il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2952 cod. civ. al credito della Regione per la tassa automobilistica). (Alessandro Albè – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'Avv. Alessandro Albè.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: