Corte di Cassazione (5657/2019) – Non costuiscono prova ai fini dell'ammissione al passivo né i decreti ingiuntivi non definitivi, né, ex art. 2709 c.c., stante la posizione di terzietà del curatore, le scritture contabili dell'imprenditore fallito.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 23/01/2020 - 10:59Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2019, n. 5657 - Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella.
Fallimento - Stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Inidoneità a risultare opponibile alla massa - Necessità che il decreto sia munito di clausola definitiva di esecutorietà - Carenza di quel requisito - Mancata ammissione del relativo credito - Decreto ingiuntivo opposto - Inattività delle parti - Giudizio cancellato dal ruolo - Ipotesi particolare di inopponibilità alla massa.