Corte di Cassazione (4859/2019) –Abrogazione dell’art.11, comma 3 quater, D.L. 145/2013 in tema di riconoscimento della prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura di concordato preventivo con riserva.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2019, n. 4859 – Pres. Giulia Iofrida, Rel. Alberto Pazzi.
Art. 11, comma 3 quater, D.L. n. 145 del 2013 – Oggetto – Norma di interpretazione autentica dell’art. 111, comma 2, L.F. – Abrogazione – Effetti – Inapplicabilità di detta norma interpretativa anche per il tempo di sua vigenza.
Consecuzione tra procedure – Concordato preventivo che ha preceduto la dichiarazione di fallimento – Sede di concordato minore - Attestatore che ha predisposto la relazione ex art. 161, comma 3, L.F. – Compenso spettantegli - Prededucibilità – Riconoscimento - Utilità in concreto per i creditori – Presupposto richiesto – Esclusione - Profilo della funzionalità dell’attività prestata – Criterio corretto cui fare riferimento.
In tema di crediti prededucibili di cui all'art. 111, comma 2, l.fall., l'abrogazione della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 11, comma 3 quater, d.l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014 per effetto dell'art. 22, comma 7, d.l. n. 91 del 2014, conv. in l. n. 116 del 2014, al pari della norma interpretativa, retroagisce al tempo della norma anteriore interpretata, dovendosi così escludere che la disposizione abrogata abbia avuto efficacia nel tempo della sua vigenza (Massima ufficiale)
Con riferimento alla possibilità di riconoscere il beneficio della prededuzione a favore dell’attestatore che abbia curato la predisposizione della relazione di cui all’art. 161, comma 3, L.F. nel corso della procedura concordataria che abbia preceduto il fallimento di un debitore insolvente, deve ritenersi che si ponga al di fuori dei parametri di valutazione di cui l'art. 111, comma 2, L.F, l’indagine che venga svolta sul piano dell'utilità in concreto piuttosto che sotto il profilo della funzionalità dell'attività professionale prestata alle esigenze di risanamento proprie della procedura minore, onde in tal caso la decisione sul punto che ne consegue deve giocoforza essere rivista secondo la prospettiva di valutazione più corretta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22455.pdf
[con riferimento alla prima massima si fa presente che l’art. 11, comma 3 quater, D. L. n. 145 del 2013, convertito nella Legge n. 9 del 2014, poi abrogato, così recitava: “La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”; con riferimento alla seconda massima si segnala che è possibile consultare in questa rivista le precedenti sentenze della Cassazione cui la stessa si è, a fini decisori, in questa ulteriore occasione richiamata: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 marzo 2018 n. 5254 https://www.unijuris.it/node/4256; Corte di Cassazione, Sez. VI civ – 1, 30 gennaio 2015 n. 1765 https://www.unijuris.it/node/2530; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 gennaio 2017 n. 280 https://www.unijuris.it/node/3175; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018 n.12017 https://www.unijuris.it/node/4114].