Tribunale di Treviso – Fallimento del datore di lavoro e insinuazione al passivo da parte del lavoratore delle retribuzioni non corrispostegli, al lordo di quanto spettante all'INPS, a suo carico, a titolo di contribuzione previdenziale.
Tribunale di Treviso, Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti, 20 febbraio 2019 - Giudice Antonello Fabbro.
Datore di lavoro - Fallimento – Retribuzioni non pagate e versamenti contributivi non effettuati – Lavoratore dipendente – Stato passivo – Inerzia dell'INPS - Insinuazione del credito al lordo dei contributi – Ammissibilità – INPS – Quota di contribuzione dovuta dal lavoratore - Successiva insinuazione al passivo – Inadempimento ascrivibile al datore del lavoro - Accoglimento della domanda in assenza di prova contraria – Curatela – Non diritto a rivalsa nei confronti del lavoratore.
Stante che l'art. 19 della legge 218/1952 dispone che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi previdenziali anche per la parte a carico del lavoratore e l'art. 23 che, in caso di mancato pagamento o di pagamento di una somma inferiore al dovuto entro il termine stabilito (ex art.18 D.Lgs. 241/1997, giorno 16 del mese di scadenza), il datore di lavoro è tenuto in via esclusiva, salvo non dimostri che ciò è avvenuto per causa a lui non imputabile, al pagamento dei contributi non versati, sia per la quota a proprio carico sia per la quota a carico del lavoratore, senza potersi sullo stesso rivalere, onde la retribuzione a questi spettante si riespande fino a comprendere anche la quota di essa altrimenti destinata, tramite il meccanismo della rivalsa, alla contribuzione e che detti principi si applicano anche in caso di differenze retributive accertate a seguito di giudizio, si deve ritenere che, nel caso di fallimento del datore di lavoro, laddove lo stesso risulti inadempiente, il lavoratore ha diritto, in caso di inerzia da parte dell'INPS, ad insinuarsi al passivo per le retribuzioni non corrispostegli al lordo di quanto da lui dovuto a titolo contributivo ed è sgravato dall'onere del riversamento del contributo riscosso al curatore anche nel caso in cui detto istituto si insinui poi al passivo per lo stesso titolo nei confronti del datore di lavoro che non dimostri che il ritardo nel versamento non può essere a lui ascritto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 maggio 2010, n. 12964 https://www.unijuris.it/node/1124 e, in senso innovativo, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 novembre 2016, n. 23426 https://www.unijuris.it/node/3204]