Corte di Cassazione (4251/2019) - Idoneità della marcatura temporale con firma digitale a provare la data di un documento al fine di attestarne, in sede di insinuazione al passivo, l'anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
13/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 febbraio 2019, n. 4251 – Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento – Stato Passivo  - Lavoratore dipendente – Credito  retributivo - Domanda di insinuazione – Documentazione allegata – Anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento - Marcatura temporale -  Apposizione da parte i certificatore accreditato  - Idoneità probatoria.

La c.d. "marcatura temporale" è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su documento informatico, digitale o elettronico una "firma digitale del documento" alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013, sono così opponibili ai terzi. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'esclusione di un credito dimostrato da documenti ritenuti privi di data certa opponibile al fallimento nonostante fosse stata apposta da un certificatore accreditato - Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a. - la "marca temporale" indicante una data di creazione antecedente alla dichiarazione di fallimento). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21426.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: