Corte di Cassazione (5235/2019) – Liquidazione coatta amministrativa e credito insinuato d’ufficio al passivo dal Commissario: necessità che il creditore non pienamente soddisfatto proponga opposizione ex art. 98 L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2019, n. 5235 – Pres. Carlo De Chiara – Rel. Rosario Caiazzo.
Liquidazione coatta amministrativa - Stato passivo – Credito non oggetto di domanda d’insinuazione – Inserimento al passivo d’ufficio da parte del Commissario – Creditore insoddisfatto – Opposizione allo stato passivo – Necessaria proposizione - Insinuazione tardiva – Inammissibilità.
Risulta ammissibile l’insinuazione tardiva al passivo ex art. 101 L.F. di un credito che non sia stato oggetto di domanda di ammissione nella fase amministrativa di formazione dello stato passivo di una società in liquidazione coatta amministrativa, ma esclusivamente nel caso in cui il Commissario non abbia provveduto in ordine al medesimo credito, non anche nel caso [come quello di cui si occupa nello specifico la sentenza di cui trattasi] in cui il Commissario abbia assunto, d'ufficio, sul credito in questione un provvedimento non soddisfacente o non pienamente soddisfacente per il creditore. Il provvedimento assunto dal Commissario in sede di formazione dello stato passivo con riferimento ad un particolare credito ove risulti insoddisfacente per il creditore che non abbia proposto in precedenza domanda di ammissione al passivo deve essere infatti, a prescindere da ciò, ugualmente opposto dallo stesso nelle forme e nel termine di cui all’art. 98 L.F. sotto pena di preclusione di qualsiasi futura contestazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)