Tribunale di Padova – Fallimento: presupposto per l'ammissione al passivo in privilegio, di un credito garantito da pegno su titoli dematerializzati.

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Data di riferimento: 
19/07/2018

Tribunale di Padova, 19 luglio 2018 – Pres. Maria Antonia Maiolino.

Fallimento – Credito garantito da pegno su titoli dematerializzati – Insinuazione al passivo -   Riconoscimento del privilegio – Prova necessaria – Annotazione da parte dell'intermediario.

Non può essere ammesso al passivo del fallimento in  privilegio, ma solo eventualmente in chirografo sulla base di una diversa documentazione [nello specifico, una scrittura privata con data certa desumibile dalla timbratura postale], un credito che risulti garantito da un pegno su titoli dematerializzati, laddove il creditore non sia in grado di  fornire la prova,  ex art. 2 del D.Lgs 170/2004, dell'avvenuta costituzione a suo favore di quella garanzia mediante annotazione, ai sensi dell'art. 83 octies del D. Lgs. 27/2010, da parte dell'intermediario del vincolo sul conto acceso a nome del titolare di quei titoli, conto sul quale vanno registrati, oltre che gli strumenti finanziari di sua competenza, tutti gli eventuali trasferimenti, gli atti di esercizio e, appunto, i vincoli  dallo stesso disposti o a carico del medesimo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Padova%20380.2018_0.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: