Corte di Cassazione (18695/2022) – Stato passivo: irriconoscibilità del privilegio ex art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998 nel caso di credito per finanziamento a titolo di sostegno pubblico sorto anteriormente all'entrata in vigore di tale norma.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 09/08/2022 - 16:54Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 giugno 2022, n. 18695 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Andrea Zuliani.
Fallimento – Stato passivo – Crediti per finanziamenti a titolo di sostegno pubblico alle imprese - Privilegio ex art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/1998 – Non riconoscibilità a favore di quelli sorti prima dell'entrata in vigore della norma - Fondamento.