Corte di Cassazione (1453/2022) – La revoca del finanziamento pubblico già concesso ad un'impresa poi fallita, garantito da SACE, consente alla stessa di insinuarsi al passivo anche in caso di non integrale soddisfazione della banca finanziatrice.

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Data di riferimento: 
18/01/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2022, n. 1453 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Guido Mercolino.   

Finanziamento pubblico con garanzia SACE – Mutuo erogato da istituto bancario - Fallimento della beneficiaria – Revoca del finanziamento causa inadempimento – Effetto – Insorgenza “ex lege” di un'obbligazione di restituzione - Credito di SACE garante escussa – Insinuazione al passivo - Norme sulla fideiussione e sugli istituti della surroga e del regresso – Applicabilità – Integrale soddisfazione della banca finanziatrice – Presupposto necessario ex artt. 61 e 62 L.F. - Esclusione – Intercorso pagamento solo parziale – Possibile ammissione al passivo a prescindere.

In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, coperti da garanzia SACE, la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione “ex lege” della beneficiaria verso il garante, obbligazione che, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l’inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 L. fall. Ne deriva che, in caso di fallimento dell’impresa finanziata, SACE è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo. (Massima ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-18-gennaio-2022-n-1453-pres-genovese-est-mercolino

[in tema di revoca del sostegno pubblico e di natura privilegiata del credito che ne consegue, cfr. in questa rivista: Cassazione, Sez. III civ., 13 maggio 2020, n. 8882 https://www.unijuris.it/node/5309; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2664 https://www.unijuris.it/node/4537 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2020, n. 6508 https://www.unijuris.it/node/5121; in tema di insinuazione da parte della società finanziatrice al passivo della beneficiaria fallita per il recupero del finanziamento: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018 n. 9926 https://www.unijuris.it/node/4409 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 agosto 2017 n. 20182 https://www.unijuris.it/node/3607 e con particolare riferimento al diritto di regresso: Cassazione civile, sez. I, 17 Ottobre 2018, n. 26003 https://www.unijuris.it/node/4523].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: