Tribunale di Bari – Procedura esecutiva individuale iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore: criteri cui attenersi in sede di assegnazione della somma ricavata dalla vendita del bene pignorato.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 23/11/2020 - 09:26Tribunale di Bari, Sez. II civ., 08 luglio 2020 – Giudice dell'esecuzione Laura Fazio.
Esecuzione forzata – Azione promossa dal creditore fondiario – Inizio o prosecuzione ex art. 41 T.U.B. in costanza di fallimento del debitore – Ammissibilità - Intervento del curatore – Vendita del bene pignorato – Distribuzione del ricavato – Giudice dell'esecuzione - Necessario rispetto della graduazione dei crediti come decisa in sede fallimentare – Esame di tutta la documentazione prodotta dalle parti.