Tribunale di Monza – Concordato preventivo: dovere dell’avvocato che assiste l’impresa di verificare la fattibilità della proposta. Fallimento: possibilità per il curatore di formulare in sede di opposizione allo stato passivo nuove eccezioni.

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Data di riferimento: 
10/03/2020

Tribunale di Monza, Sez. III civ., 10 marzo 2020 – Pres. Rel. Caterina Giovanetti, Giud. Alberto Crivelli e Luca Fuzio.

Concordato preventivo liquidatorio – Proposta basata su stime errate - Insufficienza dell’attivo a soddisfare i creditori almeno nella misura del 20% - Tribunale – Dichiarazione di inammissibilità – Conseguente pronuncia del fallimento – Stato passivo – Avvocato che aveva assistito il fallito nel corso della procedura minore – Omessa verifica di dette stime – Comportamento costituente violazione dei suoi doveri professionali - Non diritto a vedersi riconoscere alcun compenso per l’attività svolta.

Fallimento – Professionista – Attività svolta nella precedente sede concordataria - Stato passivo – Diritto a compenso – Insinuazione - Mancato riconoscimento – Opposizione – Curatore – Formulazione di nuove eccezioni – Modalità di difesa consentita.

L’avvocato che assiste l’impresa nella predisposizione e nella presentazione di una domanda di concordato preventivo, in particolare se liquidatorio, è tenuto a verificare la conformità alle linee guida di settore dei criteri di valutazione utilizzati dagli esperti estimatori, al fine di rilevare eventuali incongruenze ed illogicità nelle stime degli assets aziendali soprattutto se incidenti sulla stessa fattibilità giuridica del piano concordatario, ragion per cui l’eccezione di inadempimento invocabile dal curatore, ai sensi del combinato disposto degli art. 1176, secondo comma e 1460 c.c. nella successiva sede fallimentare, ove il concordato sia stato dal giudice considerato inammissibile proprio a causa della riscontrata non veridicità di tali stime e della conseguente impossibilità della proposta a soddisfare i chirografari almeno nella misura del 20%,  elide , se fondata, il diritto del professionista al compenso, in quanto lo stesso avrebbe dovuto riscontrare quelle criticità e  dissuadere il cliente dal depositare una domanda che risultava già ex ante non fattibile perché non conforme al modello giuridico [nello specifico, il Tribunale ha, in sede di opposizione allo stato passivo, come proposta dall’avvocato per non essere stato ammesso al passivo della sua ex cliente, confermato che lo stesso non aveva diritto ad alcun compenso avendo svolto, in sede di concordato preventivo, un’attività non conforme ai suoi doveri professionali].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dall’affermata natura impugnatoria del procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., pur non assimilabile al giudizio di appello, discende come corollario l’inoperatività del divieto dei nova ex art. 345 c.p.c., con conseguente ammissibilità delle eccezioni proposte da curatore per la prima volta nel giudizio di opposizione “in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica svolta, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del “thema disputandum” e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali da parte della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio riferimento/23547.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Padova,Sez.Iciv.,01giugno 2018 https://www.unijuris.it/node/4418;Tribunale di Monza, 04 giugno 2019 https://www.unijuris.it/node/4717 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 maggio 2018 n. 10752 https://www.unijuris.it/node/4435 ; con riferimento alla seconda massima: Cassazione civile, sez. I, 31 luglio 2017, n. 19003 https://www.unijuris.it/node/3670]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: