Corte di Cassazione (2431/2020) - Fallimento: opponibilità ai creditori della ricognizione di debito fatta dal fallito, allorché in bonis, in relazione ad una fornitura di merce fatta a suo favore.

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Data di riferimento: 
04/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI- Prima civile, 04 febbraio 2020, n. 2431 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.

 Fallimento – Credito di un fornitore non pagato -  Domanda di ammissione allo stato passivo - Ricognizione di debito fatta dal committente poi fallito - Presunzione dell'avvenuta fornitura - Opponibilità al curatore - Prova contraria - Onere a carico del curatore.

La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24292.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018, n. 9929  https://www.unijuris.it/node/4746 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. Sottosez. 1, 14 novembre 2017 n. 26924 https://www.uni]juris.it/node/4402]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: