Corte di Cassazione (2431/2020) - Fallimento: opponibilità ai creditori della ricognizione di debito fatta dal fallito, allorché in bonis, in relazione ad una fornitura di merce fatta a suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. VI- Prima civile, 04 febbraio 2020, n. 2431 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.
Fallimento – Credito di un fornitore non pagato - Domanda di ammissione allo stato passivo - Ricognizione di debito fatta dal committente poi fallito - Presunzione dell'avvenuta fornitura - Opponibilità al curatore - Prova contraria - Onere a carico del curatore.
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24292.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018, n. 9929 https://www.unijuris.it/node/4746 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. Sottosez. 1, 14 novembre 2017 n. 26924 https://www.uni]juris.it/node/4402]