Art. 51. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., riparto

Corte di Cassazione (32143/2023) – Domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. proposta in sede di esecuzione forzata ed effetti che conseguono, ai fini del riparto del ricavato, dall'intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore sostituito.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 20 novembre 2023, n. 32143 – Pres. Franco Di Stefano, Rel. Salvatore Saija.

Espropriazione forzata – Creditor creditoris - Domanda di sostituzione esecutiva ex art 511 c.p.c. - Intervenuto fallimento del creditore sostituito – Verificarsi anteriore alla dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione - Improcedibilità di quella domanda – Diritto del sostituto da farsi valere nelle forme dell'accertamento del passivo – Indefettibile supremazia della procedura fallimentare.

Data di riferimento: 
20/11/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Brindisi – Anche alla liquidazione coatta amministrativa risulta applicabile il disposto dell'art. 51 L.F. in tema di divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari individuali.

Tribunale di Brindisi, Sez. Civile, 27 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Fausta Palazzo, Rel. Antonio I. Natali, Giud. Francesco Giliberti.

Liquidazione coatta amministrativa – Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che la dispone – Opponibilità erga omnes – Divieto ex art. 51 L.F. di inizio o prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari - Conseguente operatività – Fondamento – Effetti che derivano in caso di violazione.

Data di riferimento: 
27/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (18882/2022) – Fallimento: liquidazione di un immobile ipotecato e criterio di graduazione dei crediti in sede di riparto. Proponibilità del ricorso straordinario in cassazione avverso il decreto del tribunale che decida il reclamo.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 giugno 2022, n. 18882 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Progetto di riparto – Giudice delegato – Dichiarazione di esecutività – Reclamo avverso tale pronuncia – Decreto del tribunale – Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Ricavato dalla liquidazione di immobile ipotecato – Credito erariale per IMU – Maturazione successiva alla dichiarazione di fallimento – Prededucibilità – Fondamento.

Data di riferimento: 
10/06/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d'Appello di Ancona – Con la chiusura del fallimento cessano gli effetti della procedura e da tale momento il creditori hanno tempo cinque anni per proporre istanza di pagamento degli interessi post fallimentari sui crediti ammessi al passivo.

Corte d'Appello di Ancona, Sez. I. civ., 22 febbraio 2022 – Pres. Gianmichele Marcelli, Giudice  Ausiliario Rel. Carlo Orlando, Cons. Ugo Pastore.

Fallimento -  Sospensione del decorso degli interessi – Validità solo agli effetti del concorso – Non estensione ai rapporti tra debitore e singoli creditori – Decorso degli interessi post- fallimentari tra quei soggetti – Prosecuzione - Chiusura della procedura – Creditori – Possibilità di farne richiesta.

Data di riferimento: 
22/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Torre Annunziata – Esecuzione forzata intrapresa o proseguita dal creditore fondiario in pendenza del fallimento del debitore: quantificazione del compenso spettante al curatore in caso di suo intervento.

Tribunale di Torre Annunziata, Ufficio Esec. Immobiliari, 09 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice dell'Esecuzione Emanuela Musi.

Fallimento – Creditore fondiario – Inizio o prosecuzione di un'esecuzione forzata – Ammissibilità - Intervento in causa del curatore – Vendita del bene ipotecato – Giudice dell'esecuzione – Criterio cui deve attenersi in sede di riparto del ricavato –  Compenso del curatore in particolare – Necessaria conformazione ai provvedimenti assunti dagli organi fallimentari.

Data di riferimento: 
09/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Treviso – Il creditore fondiario che abbia ottenuto soddisfazione provvisoria in sede esecutiva è tenuto a restituire gli importi percepiti in eccedenza rispetto a quanto spettantegli in base alla definitiva graduazione dei crediti.

Tribunale di Treviso, Sez. Prima Civile, 25 novembre 2020 – Giudice Marco Saran.

Fallimento – Creditore fondiario –  Esperimento di azione esecutiva –  Sede di riparto - Principio della graduazione dei crediti - Applicabilità anche nei suoi confronti - Importo provvisoriamente ottenuto – Eccedenza rispetto a quanto  dovutogli – Necessaria restituzione – Azione di recupero esperibile dal curatore.

Data di riferimento: 
25/11/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Bari – Procedura esecutiva individuale iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore: criteri cui attenersi in sede di assegnazione della somma ricavata dalla vendita del bene pignorato.

Tribunale di  Bari, Sez. II civ., 08 luglio 2020 – Giudice dell'esecuzione Laura Fazio.

Esecuzione forzata – Azione promossa dal creditore fondiario  – Inizio o prosecuzione ex art. 41 T.U.B. in costanza di fallimento del debitore – Ammissibilità - Intervento del curatore –   Vendita del bene pignorato – Distribuzione del ricavato – Giudice dell'esecuzione - Necessario rispetto della graduazione dei crediti come decisa in sede fallimentare – Esame di tutta la documentazione prodotta dalle parti.

Data di riferimento: 
08/07/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano - Il creditore fondiario che procede all’esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare, deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore.

Tribunale Milano, 18 Ottobre 2018. Est. Giani.

Esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento – Partecipazione del creditore fondiario alla quota del compenso del curatore

Il creditore fondiario che procede alla esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore oltre che alle spese riconducibili alla conservazione ed alla liquidazione del bene immobile. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
18/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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