Tribunale di Lecco - Procedura di liquidazione del patrimonio: costi specifici e generali che posso gravare ex art. 111 ter L.F. in prededuzione, a seguito della vendita di un immobile, sulla somma spettante al creditore ipotecario.

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Data di riferimento: 
19/01/2024

Tribunale di Lecco, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 19 gennaio 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Edmondo Tota.

Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 (attuale liquidazione controllata) – Vendita di un immobile ipotecato – Distribuzione del ricavato – Conflitto tra crediti prededucibili e credito assistito da garanzia reale – Applicabilità in via analogica del disposto dell'art. 111 ter, terzo comma, L.F.- Deduzione dei costi specifici e pro quota di quelli generali.

Liquidazione del patrimonio – Vendita di bene oggetto di garanzia reale – Debiti gravanti sul ricavato spettante al creditore privilegiato – Uscite di carattere specifico e generico – Costi da farsi rientrate tra queste seconde – Criterio da adottarsi - Professionista che aveva assistito il debitore per l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio – Compenso spettantegli – Non prededucibilità - Fondamento.

Nonostante l’apparente autonomia della disciplina dei debiti di massa delineata dall’art. 14 duodecies L. 3/2012(oggi dall’art. 277 C.C.I.), va condivisa l’opinione accolta dalla recente giurisprudenza di merito secondo cui la stretta affinità strutturale e funzionale tra il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e la procedura di liquidazione del patrimonio (oggi liquidazione controllata) governata dall' art. 14 ter della  L. 3/2012 consigliano di applicare alla liquidazione del patrimonio  la regola, desumibile dall’art. 111 ter, terzo comma,L.F. e confermata dall’art. 223 C.C.I., alla stregua della quale dal ricavato della liquidazione dei beni che formano oggetto di garanzie reali devono essere dedotti i «costi specifici» di realizzo di ciascun bene – ossia i debiti prededucibili inerenti alla conservazione, amministrazione e liquidazione di quel particolare asset – e una aliquota dei «costi generali» della procedura (così di recente: Trib. Como 18 dicembre 2019 e Trib. Milano, 11 aprile 2022, cfr. in questa rivista https://www.unijuris.it/node/5069 e https://www.unijuris.it/node/6228). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quali “uscite di carattere generale”, e quindi quali costi  generali della procedura si devono considerare,  per contrapposizione alle “uscite di carattere specifico”, quei costi e solo quelli di cui si può predicare che giovano all’interesse comune di tutti i creditori, siano essi creditori muniti di garanzia speciale, creditori con privilegio generale o creditori chirografari; si deve a tal fine ritenere che rispondano ad un “interesse comune” quei costi che in un ordinamento senza esecuzione collettiva, ogni creditore dovrebbe affrontare individualmente per l’esercizio della ‘sua’ esecuzione singolare e che, in un ordinamento dotato di un’esecuzione collettiva razionalmente governata, devono invece essere sostenuti una sola volta con un beneficio che si riflette a vantaggio di tutti i creditori e di cui tutti i creditori devono, perciò, pro quota farsi carico. [nello specifico il Tribunale ha rigettato il reclamo  proposto dal professionista che aveva assistito il debitore per l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio avverso il progetto di ripartizione parziale dell’attivo predisposto dal Liquidatore, dolendosi della destinazione dell’intero ricavato della liquidazione dell’attivo immobiliare ai creditori ipotecari, in quanto il debito rappresentato dal compenso a lui spettante per  l'attività svolta non poteva essere considerato “costo specifico” di liquidazione della garanzia ipotecaria,  né rientrava tra i “costi generali” di liquidazione, in quanto non riconducibile tra i costi che tutti i creditori avrebbero dovuto sostenere se avessero intrapreso separatamente una pluralità di esecuzioni singolari per conseguire quanto risultava loro dovuto, vie più in quanto,  prima dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, i creditori ipotecari avevano già intrapreso un’esecuzione immobiliare nei confronti del debitore ragion per cui l’attività di quel  legale come diretta a presentare per conto del debitore la domanda di apertura della liquidazione del patrimonio ed a provocare gli effetti del pignoramento generale di quello (ex art. 14 quinquies, comma 3, L. 3/2012) non aveva prodotto alcun giovamento per i creditori ipotecari che avevano già sostenuto il costo del pignoramento del bene ipotecato ma al più aveva beneficiato, in via potenziale, i soli creditori privilegiati e chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecco-19-gennaio-2024-est-tota

[in tema di concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione  e di uscite da imputarsi ai secondi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 giugno 2022, n. 18882  https://www.unijuris.it/node/6406 e Cassazione civile, Sez. I, 28 Giugno 2002, n. 9490 https://www.unijuris.it/node/4059; in merito alla possibilità che siano considerate uscite di carattere generale, tali da gravare sui crediti ipotecari, anche i crediti dei professionisti che abbiano assistito il debitore nel corso di una procedura concordataria: Tribunale di Modena, 02 gennaio 2024  https://www.unijuris.it/node/7549; Tribunale di Siracusa, 06 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7585; Corte di Cassazione, Prima Presidenza, 05 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7148; Tribunale di Modena, 17 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7143 e Tribunale di Trapani, 27 dicembre 2019 https://www.unijuris.it/node/5633].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: