Art. 51. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Tribunale di Brindisi

Tribunale di Brindisi – Anche alla liquidazione coatta amministrativa risulta applicabile il disposto dell'art. 51 L.F. in tema di divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari individuali.

Tribunale di Brindisi, Sez. Civile, 27 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Fausta Palazzo, Rel. Antonio I. Natali, Giud. Francesco Giliberti.

Liquidazione coatta amministrativa – Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che la dispone – Opponibilità erga omnes – Divieto ex art. 51 L.F. di inizio o prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari - Conseguente operatività – Fondamento – Effetti che derivano in caso di violazione.

Data di riferimento: 
27/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]