Tribunale di Brindisi – Anche alla liquidazione coatta amministrativa risulta applicabile il disposto dell'art. 51 L.F. in tema di divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari individuali.
Tribunale di Brindisi, Sez. Civile, 27 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Fausta Palazzo, Rel. Antonio I. Natali, Giud. Francesco Giliberti.
Liquidazione coatta amministrativa – Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che la dispone – Opponibilità erga omnes – Divieto ex art. 51 L.F. di inizio o prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari - Conseguente operatività – Fondamento – Effetti che derivano in caso di violazione.
Per quanto non esista per il decreto di liquidazione coatta amministrativa lo stesso regime pubblicitario previsto per le sentenze dichiarative di fallimento – imperniato sul duplice binario del deposito in cancelleria e nel registro delle imprese - lo stesso, in quanto assunto con le vesti formali di un decreto ministeriale, e’ soggetto a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e deve intendersi assistito da una presunzione di conoscenza assoluta e, dunque, non superabile da prova contraria, ragion per cui da tale adempimento pubblicitario, cui consegue ex lege, appunto, l’effetto dell’opponibilità erga omnes di tale provvedimento, deve, stante la perdita da parte della società assoggettata a quella procedura della capacità di disporre del proprio patrimonio, ritenersi operante l’art. 51 L.F.,con il conseguente divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari e, dunque, il difetto della legittimazione degli organi della procedura esecutiva individuale che risulti in corso a proseguire in executivis. Dalla violazione del predetto divieto consegue, secondo la ricostruzione più attendibile, perché coerente con il generale principio di proporzionalità delle sanzioni, non la radicale invalidità di ogni operazione compiuta in quella sede, ma l’inopponibilità sine die (relativa, soggettiva) della stessa nei confronti della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa) con la conseguenza che gli organi della stessa (curatore e commissario liquidatore) sono legittimati a farne valere l'inefficacia, con conseguente obbligo di restituzione da parte di chi ne abbia beneficiato di quanto percepito in attuazione del piano di riparto, essendo l’attribuzione patrimoniale avvenuta, per l’appunto, sulla base di un titolo giuridico inopponibile e, quindi, dovendosi la stessa ritenere ripetibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)