Art. 51. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Tribunale di Torre Annunziata

Tribunale di Torre Annunziata – Esecuzione forzata intrapresa o proseguita dal creditore fondiario in pendenza del fallimento del debitore: quantificazione del compenso spettante al curatore in caso di suo intervento.

Tribunale di Torre Annunziata, Ufficio Esec. Immobiliari, 09 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice dell'Esecuzione Emanuela Musi.

Fallimento – Creditore fondiario – Inizio o prosecuzione di un'esecuzione forzata – Ammissibilità - Intervento in causa del curatore – Vendita del bene ipotecato – Giudice dell'esecuzione – Criterio cui deve attenersi in sede di riparto del ricavato –  Compenso del curatore in particolare – Necessaria conformazione ai provvedimenti assunti dagli organi fallimentari.

Data di riferimento: 
09/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]