Corte di Cassazione (8611/2020) – Udienza per la dichiarazione di fallimento ed abbreviazione del termine ex art. 15 L.F. per la comparizione del debitore: facoltà riservata al solo presidente del tribunale, ma dallo stesso delegabile.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 09/10/2020 - 08:11Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 maggio 2020, n. 8611 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Luca Solaini.
Istanza di fallimento – Udienza di discussione – Termine di comparazione del debitore ex art. 15 L.F. - Motivi d'urgenza - Possibile abbreviazione – Facoltà riconosciuta al solo presidente del tribunale – Possibilità della delega.