Tribunale di Napoli – Provvedimento cautelare emesso nel corso del procedimento prefallimentare e perentorietà del termine per la notifica all'imprenditore nei cui confronti è stata avviata quella procedura.

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Data di riferimento: 
02/12/2019

Tribunale di  Napoli, Sez. III civ. - Tribunale delle Imprese, 02 dicembre 2019 - Pres. Dario Raffone, Rel. Mario Fucito, Giud. Federica Colucci.

Procedimento prefallimentare - Istanza di parte - Tribunale - Provvedimento cautelari e conservativi - Adozione di provvedimenti temporanei inaudita altera parte - Notifica al soggetto fallendo - Perentorietà del termine per effettuarla - Eccezione - Richiesta di rimessione in termini.

Il termine di 8 giorni di cui all'art. 669 sexies co. 2 c.p.c. per la notifica del ricorso e del provvedimento cautelare concesso inaudita altera parte (nella specie un decreto di sequestro ex art. 130 c.p.i.), ha carattere perentorio e deve essere rispettato, salva la rimessione in termini di cui all'art. 153, secondo comma, c.p.c., a pena di caducazione dello stesso provvedimento e degli atti conseguenti e ciò anche laddove, come nello specifico, emesso dal tribunale a seguito di istanza di parte nel corso del procedimento prefallimentare ai sensi dell'art.15, penultimo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22952.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: