Tribunale di Udine – Concordato con riserva: impossibilità di depositare piano e proposta e autorizzazione a stipulare un contratto di affitto d’azienda.
Tribunale di Udine, 28 febbraio 2020 – pres. dott. Francesco Venier, rel. dott. Andrea Zuliani
Concordato – Riserva – Affitto d’azienda – Autorizzazione ex art. 161, 7° co. l.f. di atto di straordinaria amministrazione – Domanda di misura cautelare ex art. 15, 8° co. l.f.
Ove sia accertata (eventualmente anche per stessa ammissione della parte) la definitiva impossibilità di presentare la proposta e il piano da parte del debitore che abbia presentato domanda di accesso al concordato in bianco in pendenza di istanza di fallimento, la stipula di un contratto di affitto d’azienda non può essere “ordinata” ai sensi dell’art. 15, co. 8 l.f. né “autorizzata” ai sensi dell’art. 161, co. 7 l.f. Sotto il primo profilo, in quanto non può essere proceduralmente concepibile un’istanza rivolta a ottenere un ordine dell’autorità giudiziaria nei propri confronti, anche in considerazione del fatto che la pendenza di un’istanza di fallimento non comporta lo spossessamento del debitore, che rimane pertanto libero di compiere gli atti ritenuti utili “a tutela del patrimonio e dell’impresa”. Sotto il secondo profilo, l’autorizzazione ex art. 161, 7° co. l.f. presuppone che l’atto da autorizzare sia funzionale all’adempimento della proposta e all’esecuzione del piano, circostanza non sussistente ove appaia definitivamente naufragata la possibilità di percorrere la strada concordataria. In queste ipotesi, pertanto, resta all’impresa solamente il potere e dovere di richiedere senza indugio il proprio fallimento. [Nel caso di specie l’impresa che aveva depositato il ricorso per concordato preventivo in bianco, pendente istanza di fallimento, definitivamente accertata l’impossibilità di depositare il piano e la proposta di concordato, aveva chiesto ai sensi dell’art. 15, 8° co. l.f. o alternativamente dell’art. 161, 7° co. l.f. che le fosse ordinato/di essere autorizzata a stipulare un contratto di affitto d’azienda, al fine di conservare il valore immateriale del complesso produttivo e di salvaguardare i livelli occupazionali] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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