Corte di Cassazione (2345/2020) – Modalità di notifica dell’istanza di fallimento ad un imprenditore individuale e criterio cui questi deve fare ricorso per eventualmente dimostrare la sua non fallibilità.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 03 febbraio 2020, n. 2345 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Eduardo Campese.
Ricorso per il fallimento di una impresa individuale – Modalità della convocazione – Notifica alla persona fisica – Sufficienza – Rifiuto a riceverla – Irrilevanza.
Imprenditore individuale che eccepisce la sua non fallibilità – Non superamento dei parametri di cui all’art. 1, secondo comma, L.F. – Principio della prossimità della prova - Onere su lui gravante – Ricorso al criterio di cui all’art. 2083 c.c. – Asserita prevalenza del lavoro proprio e dei componenti la famiglia – Criterio non più valido.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15 l.fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha confermato doversi considerare avvenuta in mani proprie, ai sensi del disposto dell’art. 138, secondo comma, c.p.c., la notifica del ricorso introduttivo della procedura fallimentare come eseguita nei confronti della persona fisica dell’imprenditore nonostante questi si fosse rifiutato di riceverla]
L'art. 1, comma 2, del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, aderendo al principio della prossimità della prova, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ragion per cui esclude la possibilità per l’imprenditore di contestare la natura commerciale dell’attività svolta ricorrendo al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c., ossia in ragione della prevalenza del lavoro proprio e dei componenti la sua famiglia [Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24236.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione Civile, 15 novembre 2010, n. 23052 https://www.unijuris.it/node/969 e Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile - Sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010 https://www.unijuris.it/node/705]