Corte di Cassazione (5311/2020) – Fallimento: semplificazione della disciplina per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione. Validità delle cartelle esattoriali non sottoscritte dal funzionario competente.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5311 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Falabella.
Ricorso per la dichiarazione di fallimento – Notifica ex art. 15 L.F. - Semplificazione della disciplina - Ipotesi di irreperibilità del destinatario – Applicabilità della disciplina ex art. 145 c.p.c. - Esclusione.
Riscossione delle imposte - Cartelle esattoriali non sottoscritte - Validità – Presupposto - Autorità da cui promanano - Riferibilità .
L'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica. (Massima ufficiale)
In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)