Corte di Cassazione (30445/2019)- Problematiche inerenti il concordato di gruppo e la dichiarazione di fallimento intervenuta in assenza del creditore istante.

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Data di riferimento: 
21/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 novembre 2019, n. 30445 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Antonio Genovese.

Crisi di società aggregate – Inammissibilità della proposizione di un concordato unitario – Assenza di una apposita disciplina -- Necessaria distinzione delle singole posizioni – Proponibilità da parte delle singole società – Unica ipotesi di concordato di gruppo ammissibile – Società dirette e coordinate da una capogruppo ex art. 2497 c.c.

Istanza di fallimento – Udienza di comparizione - Mancata comparizione del creditore – Irrilevanza – Giudice - Rinvio della trattazione, improcedibilità o non luogo a procedere – Esclusione – Necessaria pronuncia nel merito.

All'atto della crisi d'impresa, il riferimento al "gruppo" è legittimo in quelle sole dinamiche in  cui una società (la capogruppo) esercita ai sensi dell’art. 2497 c.c. la propria attività d'impresa dirigendo e coordinando le altre e non anche nel caso di crisi gestita da parte di singole società mediante forme di aggregazione diverse dal gruppo propriamente inteso, limitate a meri conferimenti di beni e all'accollo di debiti tra le dette società; ciò in quanto in assenza di una disciplina positiva che si occupi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonché la formazione delle classi e delle masse, il concordato preventivo, in base alla disciplina vigente, può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, per essere, quindi, approvato da maggioranze calcolate con riferimento alle posizioni debitorie di ogni singola impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza di fallimento da lui proposta e la rinuncia al ricorso, si deve ritenere  che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, debba decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere”, ragion per cui,  in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante e valorizzati in sede di reclamo, la dichiarazione di fallimento deve considerarsi da parte della Corte d’Appello, correttamente intervenuta pur se pronunciata nella fase prefallimentare in un tale contesto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24228#gsc.tab=0

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione Civile  13 ottobre 2015 n. 20559 https://www.unijuris.it/node/2726 e Cassazione Civile, Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014  https://www.unijuris.it/node/3992]

[A conferma della necessità di una apposita disciplina legislativa per la regolazione dell'insolvenza di gruppo, risultando altrimenti complesso pervenire ad una chiara e condivisa soluzione dei problemi inerenti ad una tale problematica, la Corte ha sottolineato che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019) ha, solo ora ed in via innovativa a far data dalla sua piena efficacia, previsto un complesso di regole raccolte nel titolo VI, dedicato alle Disposizioni relative ai gruppi di imprese (artt. 284 - 292), con una specifica previsione (l'art. 284) intitolata al Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo; un'altra (l'art. 285), avente ad oggetto il Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci; ed infine una regolazione (contenuta nell'art. 286) del Procedimento di concordato di gruppo].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: