Corte di Cassazione (31052/2019) – Modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione d'udienza a debitore cancellato dal registro delle imprese e presupposto di fallibilità dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2019, n. 31052 - Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Falabella.
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di fissazione d'udienza possono essere notificati al debitore mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, L.F., anche se cancellato dal registro delle imprese ed il perfezionamento della notifica, come in ogni altro caso, si deve intendere avvenuta nel giorno e ora indicati nella ricevuta di consegna come fornita al mittente a prescindere dal momento in cui il destinatario prenda effettiva conoscenza del contenuto della comunicazione giacente nella sua casella di posta elettronica, incombendo a quest'ultimo di eventualmente dare riscontro delle difficoltà, a lui non imputabili, di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico. (Pierluigi Ferrini - Riroduzione riservata)
Al fine della fallibilità di debitore che abbia cessato l'esercizio dell'impresa, il momento rilevante per la decorrenza del termine annuale contemplato dall'art. 10 L.F. è costituito dalla data di effettiva annotazione nel registro delle imprese della cessazione o del fatto estintivo, mentre nessun rilievo può essere attribuito alla data dell'istanza di cancellazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%2031052.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2016, n. 17946 https://www.unijuris.it/node/3061 e Corte di Cassazione, Sez. VI, 10 ottobre 2017, n. 23728 https://www.unijuris.it/node/3700].