Tribunale di Ivrea – Composizione negoziata della crisi: se l'imprenditore non l'ha formulata col ricorso ex art. 7 del D.L. 118/2021, l'istanza di sospensione di un contratto va esaminata in sede di trattative.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 08/03/2022 - 16:54Tribunale Ordinario di Ivrea, Volontaria Giurusdizione, 10 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giud. Del. Alessandro Petronzi.
Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Istanza di sospensione di un contratto in corso – Mancata formulazione in quella sede - Proposizione con una memoria integrativa -. Inaccoglibilità da parte del giudice – Necessaria valutazione tra le parti in sede di trattative.