Tribunale di Ivrea – Composizione negoziata della crisi: se l'imprenditore non l'ha formulata col ricorso ex art. 7 del D.L. 118/2021, l'istanza di sospensione di un contratto va esaminata in sede di trattative.
Tribunale Ordinario di Ivrea, Volontaria Giurusdizione, 10 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giud. Del. Alessandro Petronzi.
Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Istanza di sospensione di un contratto in corso – Mancata formulazione in quella sede - Proposizione con una memoria integrativa -. Inaccoglibilità da parte del giudice – Necessaria valutazione tra le parti in sede di trattative.
A motivo del suo essere inammissibilmente in contrasto con la ratio legis del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi fondato su immanenti valori di trasparenza e discovery, non può trovare accoglimento da parte del Giudice, in sede di esame del ricorso proposto ex art. 7 del D.L. 118/2021 dall'imprenditore, come volto ad ottenere la conferma delle misure protettive di cui ha richiesto l'applicazione ai sensi dell'art. 6 di detto decreto, l'istanza da lui formulata, non con tale ricorso ma con una successiva memoria integrativa, di sospensione di un rapporto contrattuale in essere [nello specifico concluso con una banca], non potendosi una tale richiesta annoverare genericamente tra le misure cautelari previste dall’art. 7, che prevede, al comma 4, che ove le misure richieste incidano sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti ed ostandovi, in particolare, la speciale disciplina voluta proprio dal legislatore della riforma, di cui all’art. 10, secondo comma, nel quadro di un rapporto dialettico tra le parti, da condursi secondo buona fede, nell’alveo delle trattative volte al risanamento, (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)