Corte di Cassazione (15586/2018) - Presupposto per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione: soddisfazione almeno parziale di almeno una parte dei creditori concorsuali. Valutazione rimessa al giudice del merito.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 22/06/2018 - 09:30Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2018 n. 15586 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento – Beneficio dell'esdebitazione – Riconoscimento – Presupposto necessario – Soddisfazione almeno parziale di tutti i creditori – Ipotesi da escludersi – Art. 142, secondo comma, L. .F. - Presupposto necessario – Soddisfazione, almeno parziale dei creditori come massa, non come singoli.