Corte Costituzionale – Esdebitazione e notifica ai creditori concorsuali non integralmente soddisfatti.

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Data di riferimento: 
30/05/2008

Corte Costituzionale, 30 maggio 2008, n. 181 - dott. Franco BILE - Presidente - dott. Giovanni Maria FLICK - Giudice - dott. Francesco AMIRANTE - Giudice - dott. Ugo DE SIERVO - Giudice - dott. Paolo MADDALENA - Giudice - dott. Franco GALLO - Giudice - dott. Gaetano SILVESTRI - Giudice - dott. Sabino CASSESE - Giudice - dott. Maria Rita SAULLE - Giudice - dott. Giuseppe TESAURO - Giudice - dott. Paolo Maria NAPOLITANO - Giudice

Risponde al principio del contraddittorio, di cui all'art. 24 Cost., l'esigenza che l'istanza di esdebitazione presentata dal debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, venga notificata non solo al curatore ed al comitato dei creditori, ex art. 143 I° comma l. fall., ma altresì a tutti i creditori concorsuali ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti. L'esdebitazione è infatti preordinata alla liberazione del fallito persona fisica dai debiti fallimentari parzialmente residuati alla chiusura del fallimento; l'effetto dell'esdebitazione è pertanto quello di escludere la possibilità per i creditori concorsuali, rimasti solo parzialmente soddisfatti, di pretendere, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito da parte del «debitore già dichiarato fallito». Evidente è, dunque, il pregiudizio che, sotto l'aspetto sostanziale, l'applicazione dell'istituto determina sulla posizione soggettiva dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti, specialmente nell'ipotesi in cui non sia consentito ai medesimi di intervenire nel giudizio, al fine di tutelare, avversando l'istanza di esdebitazione, la loro posizione. In ossequio all'art. 24 Cost., risulta pertanto indefettibile portare a conoscenza di questi il ricorso introduttivo del procedimento di esbebitazione, il quale deve essere a tutti gli effetti considerato un procedimento giurisdizionale ed in quanto tale soggetto all'insuperabile rispetto delle garanzie minime del contraddittorio, la prima e fondamentale delle quali consiste nella necessità che tanto l'attore quanto il contraddittore partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento; tale requisito non potrebbe infatti dirsi soddisfatto dalla mera prevista possibilità di presentare eventualmente reclamo avverso il provvedimento di esdebitazione, posto viepiù che tale facoltà potrebbe essere esercitata solo se i soggetti interessati fossero portati a conoscenza dell'esistenza di un provvedimento soggetto a reclamo; ipotesi non prevista nel nostro ordinamento. Sulla base di queste premesse la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio. (avv. Anna Serafini - riproduzione riservata).

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