Art. 281 - Procedimento., Art. 323 - Bancarotta semplice.

Tribunale di Brescia – Necessaria sospensione del procedimento volto al riconoscimento dell'esdebitazione laddove risulti ancora pendente l'appello proposto dal fallito avverso la condanna inflittagli dal g.u.p. per bancarotta semplice.

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 18 dicembre 2019 - Pres. Simonetta Bruno, Rel. Stefano Franchioni, Giud. Gianluigi Canali.

Fallito persona fisica - Bancarotta semplice - Sentenza di condanna da parte del g.u.p. - Proposizione di appello avverso quella decisione - Giudizio pendente - Procedimento per il riconoscimento dell'esdebitazione -  Proposizione - Necessaria sospensione  fino a definizione del giudizio penale.

Data di riferimento: 
18/12/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]