Corte di Cassazione (15586/2018) - Presupposto per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione: soddisfazione almeno parziale di almeno una parte dei creditori concorsuali. Valutazione rimessa al giudice del merito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2018 n. 15586 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento – Beneficio dell'esdebitazione – Riconoscimento – Presupposto necessario – Soddisfazione almeno parziale di tutti i creditori – Ipotesi da escludersi – Art. 142, secondo comma, L. .F. - Presupposto necessario – Soddisfazione, almeno parziale dei creditori come massa, non come singoli.
Fallimento – Beneficio dell'esdebitazione – Riconoscimento – Presupposto necessario – Soddisfazione almeno parziale dei creditori – Valutazione rimessa al giudice del merito – Scelta censurabile in cassazione – Esclusione.
Deve considerarsi consolidato il principio che afferma che il beneficio dell'esdebitazione sia concedibile anche nel caso di omesso soddisfacimento del ceto creditorio inteso nella sua globalità, in particolare in caso di mancato appagamento anche dei creditori chirografari, in quanto l'almeno parziale soddisfazione dei creditori concorsuali, richiesta dall'art. 142, secondo comma, L.F. per il riconoscimento di quel beneficio, si deve considerare riferita alla massa e non ai singoli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Spetta al giudice di merito e al suo prudente apprezzamento accertare se e quando i riparti dell'attivo fallimentare realizzati integrino quella sia pur parziale soddisfazione dei creditori richiesta per il riconoscimento al fallito del beneficio dell'esdebitazione, senza che tale valutazione possa costituire oggetto di censura in sede di legittimità.
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, SS. UU., 18 novembre 2011 n. 24215 https://www.unijuris.it/node/1231]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2015586.2018.pdf