Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Fallimento: concessione del beneficio dell’esdebitazione in caso di non integrale liquidazione dell’IVA (questione pregiudiziale e decisione sulle spese).
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, VII Sezione, 16 marzo 2017 - Pres. A. Prechal, Rel E. Jarasiunas.
Diritto dell’UE – Necessaria armonizzazione delle legislazioni degli stati membri – Fallimento –Esdebitazione – Mancata integrale soddisfazione del credito per IVA – Concessione del beneficio – Ammissibilità.
Giudizio dell’UE – Spese della procedura – Decisione demandata al giudice nazionale.
Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta (pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, dalla Corte suprema di Cassazione italiana con ordinanza del 6 maggio 2015, relativamente ad un procedimento pendente tra l’Agenzia delle Entrate e il socio accomandatario di una società fallita e fallito in proprio, in merito ad una cartella di pagamento dell’IVA residua, inviata a quel contribuente ammesso alla procedura di esdebitazione ex artt.142 e 143 L.F.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel procedimento principale pendente innanzi al Giudice nazionale, la presente causa rappresenta un incidente volto alla risoluzione di una questione pregiudiziale, onde allo stesso compete la decisione sulle spese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)